LA úLTIMA GUíA A RICORSO IN CASSAZIONE

La última guía a ricorso in cassazione

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Essere assente e', dunque, un diritto dell'imputato: questi può scegliere se partecipare o meno al processo, sempre che sia stato portato ad effettiva conoscenza della sua esistenza e della sua evoluzione: tale conoscenza e', infatti, l'indefettibile presupposto della legittimità delle condanne pronunciate in absentia.

- in quale sede processuale l'atto o il documento è stato prodotto, ossia allegare dove nel processo è rintracciabile e precisare l'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte.

Per instaurare il giudizio innanzi alla corte di cassazione e impedire il passaggio in giudicato della sentenza, la parte interessata deve notificare alla controparte un ricorso. Così facendo instaura il procedimento diventando il "ricorrente".

Nel caso in cui la norma in oggetto sia stata interessata da ripetuti interventi legislativi, il ricorrente deve indicare tutti gli elementi indispensabili per individuare la reglamento applicabile in quel momento, in quanto, per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, il giudice di legittimità deve essere in cargo di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo (Cass. 28 dicembre 2017 n. 31082).

Ne consegue che la doglianza difensiva impar può di certo ritenersi “manifestamente” infondata. Tanto basta per ritenere che, con la proposizione del ricorso, si sia instaurato il rapporto processuale e, correlativamente, il termine di prescrizione abbia continuato a correre sino ad essere, a tutt’oggi, spirato, pur tenendo conto dei 34 di sospensione legati a differimenti dovuti ad impedimenti dell’imputato o del suo difensore.

Nella medesima linea dell’inesistenza della notificazione si pongono, poi, le decisioni 1100/2001 e 6187/2001 della 2^ sezione, le decisioni 6143/94 e 5025/2002 della sezione Lavoro, la decisione 9147/2007 della 1^ sezione. Va, peraltro, specificato che mentre nelle decisioni della 2^ sezione non vi era stata la nomina di nuovo difensore, sicchè la fattispecie è omologa a quella oggetto di scrutinio in questa, sede, nelle altre la situazione era caratterizzata dalla avvenuta nomina in appello di un nuovo e diverso difensore, fattispecie coincidente con quella oggetto della citata pronuncia n. 3947/87. Per contro, la tesi della nullità della notificazione si rinviene nella sentenza n. 9249 del 1995, nella quale si assume a fondamento la distinzione “ontologica” tra elezione di domicilio e conferimento del mandato alle liti, non negandosi che quest’ultimo esaurisce la sua validità nella fase di giudizio per la quale è stato conferito, ma affermandosi che la prima “conserva la sua validità in relazione ad ogni stato e jerarquía del giudizio (genericamente menzionato come tale dall’art. 330 cod. proc. civ., comma 1, e non già in relazione alle articolazioni del medesimo nelle sue varie fasi), esplicando la diversa funzione (del tutto distinta dal conferimento della procura) di individuare il luogo che la parte ritiene più idoneo ai fini della conoscenza degli atti che le sono notificati”, con la conseguenza che “la notificazione del ricorso per cassazione ben può avvenire nel domicilio originariamente eletto dalla parte costituitasi nel giudizio di primo jerarquía, ma rimasta contumace in quello di appello, atteso che, da un lato, il suddetto domicilio costituisce uno dei luoghi oggetto delle previsioni alternativamente concorrenti di cui al primo comma dell’art.

Giorgio Giannone Maggio 26th, 2023 collega buongiorno,mi viene un dubbio:il controricorrente è tenuto al versamento per la marca e per la registrazione?

Il primo è che l’ammissibilità di un tale intervento del giudice amministrativo violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per legge, con un’inammissibile doppia trasgressione dell’ordo processus: da un lato, quello che vuole impugnabile soltanto davanti al Consiglio Nazionale forense unicamente il provvedimento definitivo emesso dal Consiglio dell’Ordine locale, get redirected here dall’altro, quello per cui le decisioni del Consiglio nazionale forense possono essere impugnate soltanto davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56 r.g.l. 27.11.1933 n. 1578.

: la Corte d’appello, infatti, ha escluso l’invocata attenuante facendo riferimento al valore complessivo del carico sottratto alla ditta proprietaria ed allo spedizioniere e di cui, dalla stessa ricostruzione in fatto restituita dalle due sentenze di merito, soltanto una minima parte Cuadro stata rinvenuta presso il vivaio dell’odierno ricorrente.

Poichè le sezioni semplici di check over here questa corte hanno espresso ripetutamente orientamenti contrastanti sul punto, la questione è stata rimessa alle sezioni unite per il supermento del contrasto.

Alla stregua di detto principio generale, il vizio della notificazione del ricorso eseguita al domicilio eletto per il primo jerarquía pur nella contumacia della parte in grado di appello, non può che essere valutato come vizio di nullità, perchè è evidente che l’atto – certamente viziato perchè eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330 c.p.c., comma 1 e 3, – nondimeno può essere riconosciuto come atto appartenente a quella specifica categoria, anche se impar idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri di quel tipo di atto. Peraltro il principio suddetto è coerente con il criterio distintivo adottato in molte delle decisioni citate che avevano ritenuto la nullità in fattispecie omologhe a quella in esame, perchè detto criterio, improntato alla valorizzazione della esistenza di un qualche “riferimento” o “collegamento” tra il luogo in cui è stata tentata la notifica e la persona cui la copia dell’atto avrebbe dovuto essere consegnata, ben può tradursi, in termini generali, nel rilievo che in quei casi l’atto Bancal comunque individuabile come “notificazione” del ricorso, perchè quel determinato “riferimento” o “collegamento” al destinatario consentiva di impar escludere con antelación che la notificazione potesse raggiungere lo scopo suo proprio, e cioè quello di portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell’atto notificato; motivo, questo, sufficiente a ritenere sanato il vizio dall’eventuale costituzione della parte, ovvero sanabile attraverso una nuova rituale notificazione nel termine assegnato dal giudice.

, poichè il Tribunale che aveva illegittimamente revocato, in assenza di contraddittorio sul punto, la perizia sulla compatibilità delle reti di caccia, impar aveva fatto altrettanto con riferimento ad altra prova ammessa ma mai revocata in ordine alle caratteristiche degli anelli sequestrati al M..

Peraltro, posto che la norma dell’art. 111 Cost., nulla prevede con riferimento al ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato – come nella specie – e della Corte dei Conti, è evidente che la disposizione dell’art.

Il dibattito sul dilemma nullità-inesistenza impar è, ovviamente, limitato all’ambito delle notificazioni, riguardando anche altri atti processuali, anche se con riferimento alla notificazione la rilevanza è massima per gli effetti radicali che si ricollegano all’opzione per l’una o l’altra soluzione. Con riferimento all’ambito delle notificazioni, queste sezioni unite si sono interessate in tempi recenti (sentenza 29.10.2007, n. 22641) della questione concernente, in tema di contenzioso tributario, se sia inesistente o nulla check this blog la notifica del ricorso per cassazione effettuata all’Avvocatura dello stato e non all’Agenzia delle Entrate, ed hanno concluso che la notifica è nulla, ponendo a fondamento il rilievo che impar può escludersi “l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dal D.

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